1. Il canone di locazione degli alloggi ERP è ragguagliato al canone di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
2. Le regioni stabiliscono i criteri di graduazione del canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 in relazione alla situazione economica dell'assegnatario individuata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. La percentuale di riduzione del canone non può essere superiore al 50 per cento.
4. Le regioni individuano il canone di assistenza abitativa da applicare ai contratti di locazione da stipularsi tra gli IACP e gli assegnatari in condizione di particolare bisogno. Le regioni stabiliscono i criteri ai quali i servizi sociali dei comuni