Art. 17.
(Determinazione del canone di locazione).

      1. Il canone di locazione degli alloggi ERP è ragguagliato al canone di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
      2. Le regioni stabiliscono i criteri di graduazione del canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 in relazione alla situazione economica dell'assegnatario individuata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
      3. La percentuale di riduzione del canone non può essere superiore al 50 per cento.
      4. Le regioni individuano il canone di assistenza abitativa da applicare ai contratti di locazione da stipularsi tra gli IACP e gli assegnatari in condizione di particolare bisogno. Le regioni stabiliscono i criteri ai quali i servizi sociali dei comuni

 

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devono attenersi nell'individuare le situazioni di bisogno nonché le verifiche da effettuare, anche con l'ausilio degli organi preposti al controllo tributario, sulla situazione economica dell'assegnatario. Gli assegnatari che intendono usufruire delle agevolazioni di assistenza abitativa autorizzano i comuni a eseguire verifiche sul proprio conto volte all'accertamento della situazione economica del relativo nucleo familiare. I comuni possono avvalersi di controlli e di verifiche con la collaborazione del Corpo della guardia di finanza.
      5. I comuni integrano in favore degli IACP i canoni di locazione per la differenza tra il canone base decurtato del 50 per cento e il canone di assistenza abitativa.